La Legge n. 143/2024 di conversione del D.L. n. 113/2024, art. 2-bis,
Il c.d. Decreto Omnibus introduce una indennità una tantum (c.d. bonus Natale) come anticipo di detrazione fiscale, da corrispondere unitamente alla tredicesima mensilità”.
Il bonus è pari a 100 euro netti da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno, in base ai giorni di detrazioni annue spettanti, a favore del lavoratore o lavoratrice con contratto subordinato che possiede contemporaneamente tutti i seguenti 3 requisiti:
- reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro (compresi interessi attivi, affitti attivi, ecc.);
- presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (reddito annuo non superiore a € 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni o 2.840,51 se superiore a 24 anni);
- presenza del coniuge a carico (reddito annuo non superiori a € 2.840.51) oppure con un solo genitore per i seguenti motivi:
- L’altro genitore è deceduto, oppure l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, oppure il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
Il bonus non spetta alla lavoratrice o lavoratore che:
- vive con il figlio a carico e convive senza essere sposato con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile (anche se dichiarato all’anagrafe comunale), o vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona ed è separato dall’altro genitore.
Il riconoscimento del bonus Natale è erogabile dal datore di lavoro solo su specifica richiesta del/della dipendente, resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in allegato), attestante la sussistenza di tutti i 3 requisiti reddituali e familiari, con indicazione del codice fiscale di almeno un figlio a carico e del coniuge fiscalmente a carico, tranne i casi di nucleo familiare con un solo genitore .
Il Bonus spetta anche in caso di tredicesima erogata con le retribuzioni mensili o con paga giornaliera comprensiva di tredicesima, come per intermittenti.
Il Bonus spetta solo se è presente IRPEF da pagare; quindi, quando le detrazioni non coprono tutte le imposte da pagare.
Nel caso di dubbi sul diritto al bonus (intermittenti, tempi determinati, stagionali, …) o in caso di incapienza fiscale (part time, ecc..) poiché il datore di lavoro non è in possesso dei dati reddituali e familiari del personale dipendente è consigliabile chiedere l’erogazione del bonus in sede di dichiarazione dei redditi.
Per ulteriori informazioni contatta la tua filiale di riferimento o l’ufficio risorse umane.